Art. 1.

      1. All'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, le parole: «, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura» sono soppresse;

          b) il terzo comma è abrogato.